UNIONE ITALIANA LAVORATORI METALMECCANICI

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COMUNICATO 

Schede di approfondimento per la discussione sul rinnovo contrattuale.

Le nostre proposte su:
1. Bilateralità,
2. Modifica del sistema di classificazione

1. Bilateralità

La bilateralità, cioè la costituzione per accordo tra le Parti sociali di una struttura o ente bilaterale per svolgere compiti o fornire servizi indicati dall'accordo costitutivo, ha rappresentato e rappresenta tuttora per il movimento sindacale un utile strumento per la tutela dei lavoratori e per la sindacalizzazione.
In particolare Cgil, Cisl e Uil o loro categorie hanno costituito con le rispettive controparti Enti bilaterali in vari settori: agricoltura, artigianato, commercio e servizi, edilizia e lavoro interinale. Settori cioè accumunati dalla frammentazione dei luoghi di lavoro sul territorio.
Nel settore metalmeccanico, che in passato è stato caratterizzato dalla forte concentrazione dei lavoratori nelle grandi aziende, l'esperienza bilaterale originata dal Contratto nazionale è relativamente recente e riguarda essenzialmente i fondi di previdenza complementare come Co.Met.A. Ma sono altrettanto diffuse esperienze di Fondi di assistenza interna o di Cral costituiti e finanziati con la contrattazione aziendale.
Tre sono - per la Uilm - gli ambiti nei quali la bilateralità può svolgere una funzione positiva per i lavoratori metalmeccanici:
1. la formazione, quella sulla sicurezza e quella professionale e conseguentemente il più vasto tema del collocamento: chi meglio delle parti sociali può conoscere i fabbisogni professionali o i rischi specifici, cioè le esigenze di formazione degli addetti metalmeccanici?
2. il tema della tutela e del supporto ai lavoratori a tempo determinato, per costruire le condizioni per una loro stabilizzazione mediante la partecipazione a iniziative di formazione. Altrettanto importante è fornire loro - facendo tesoro delle esperienze già realizzate per il lavoro temporaneo - servizi o tutele quali: coperture assicurative in caso di malattie e infortuni che eccedano la durata del contratto, favorire l'accesso al credito e individuare forme di tutela previdenziale adeguate per i periodi di non lavoro o di formazione;
3. la realizzazione in una realtà sempre più caratterizzata dalla dispersione delle imprese - perlopiù di piccole dimensioni - sul territorio di un sistema di tutele e di assistenza analogo a quello garantito dalle istituzioni sociali aziendali (fondi di assistenza interna o istituti analoghi).

2. Modifiche al sistema di classificazione professionale

La revisione dopo circa 30 anni del sistema di inquadramento rappresenta una priorità dell'azione sindacale. In questa fase di elaborazione vengono individuate le categorie che presentano le maggiori problematicità:
1. i lavoratori inquadrati nella 3a e nella 4a categoria professionale cui molto spesso vengono affidati compiti di certificazione della qualità dei componenti assemblati, di collaudo e controllo, di piccola manutenzione e di logistica anche con l'ausilio di strumenti informatici;
2. i lavoratori operai inquadrati nella 5a categoria professionale che spesso svolgono mansioni "pregiate", con contenuti professionali complessi o comunque rare nel mercato del lavoro locale che vengono penalizzate dalla previsione contrattuale dell'inquadramento nella 5a categoria professionale per chi svolge attività manuali e operative prevista. Dobbiamo quindi definire un percorso che sposti il punto di intreccio tra mansioni operaie e quelle impiegatizie al livello della 5a categoria super;
3. i lavoratori inquadrati nella 6a e nella 7a categoria professionale, che rappresentano un'area di potenziale espansione dell'occupazione posto che l'industria metalmeccanica italiana riesca a competere nell'economia globale sul terreno dell'innovazione di prodotto e di processo e su quello della qualità.
Nelle richieste si dovrà quindi individuare un costo contrattuale da finalizzare alla riforma del sistema di classificazione.
La proposta del sindacato dovrà saper portare a sintesi le esigenze differenti sopra elencate dando risposta all'intero mondo metalmeccanico e non soltanto a una sua parte.
Per questo, un'ulteriore riflessione anche sul tema dell'inquadramento professionale va fatta per le realtà che applicano il Ccnl metalmeccanico ma svolgono attività non manifatturiere (si veda il punto seguente). Occorre quindi creare nel contratto gli spazi normativi specifici per le attività non manifatturiere (informatica, servizi logistici, global service, installazione e gestione di impianti, ecc.) che renda più aderenti le normative contrattuali con le esigenze produttive e dei lavoratori anche con un differente equilibrio tra inquadramento professionale e normative contrattuali.

Roma, 30 ottobre 2002

 

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