UNIONE ITALIANA LAVORATORI METALMECCANICI

Corso Trieste, 36 - 00198 Roma - Tel. 06.852.622.01 - 06.852.622.02
Fax 06.852.622.03 - E-mail uilm@uil.it

COMUNICATO

Protocollo LC058p03
Segreteria Nazionale
Ogg.:  Amianto

Roma, 22 dicembre 2003 

A tutte le strutture Uilm
Provinciali e Regionali
LL.SS.

Cari amici e compagni,

vi trasmetto in allegato la circolare 195/2003 dell’Inps relativa agli effetti della legge di conversione del decreto legge 269/2003 contenente il famigerato articolo 47, che riduceva drasticamente i benefici previdenziali per l’esposizione all’amianto.

La legge di conversione di cui tratta la circolare Inps, ha già ridotto gli impatti negativi dell’articolo 47 escludendo dall’applicazione delle nuove norme “i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.257, nonchè coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento”.

Come sapete, nei prossimi giorni il Senato dovrebbe votare definitivamente la Legge Finanziaria che all’articolo 26 allarga l’area di esclusione dall’applicazione delle nuove norme a tutti coloro che hanno ottenuto la certificazione dell’esposizione e a coloro che hanno presentato domanda di riconoscimento dell’esposizione all’amianto entro il 2 ottobre 2003.

Una volta approvata e pubblicata in Gazzetta ufficiale la “Finanziaria”, potremmo quindi considerare sostanzialmente respinto il tentativo di ridurre fortemente, anche per coloro che avevano acquisito il diritto, i benefici previdenziali derivante dall’esposizione all’amianto.

Buone feste e un sereno 2004.

 

p. la Segreteria nazionale Uilm
        (Luca Maria Colonna)

*******

Circolare Inps n. 195 2003
Roma, 18 Dicembre 2003

Direzione Centrale delle Prestazioni
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,
Al Commissario Straordinario
Al Vice Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: Legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 47. Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all’amianto. 

SOMMARIO:

Modifica della disciplina di cui al comma 8 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257,riguardante benefici previdenziali previsti per i lavoratori che abbiano svolto attività con esposizione all’amianto. 

Introduzione

Nel supplemento ordinario n. 181/L alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003, è stata pubblicata la legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante: “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”. Il provvedimento, entrato in vigore il 26 novembre 2003, reca, all’articolo 47 (allegato 1), disposizioni in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto.

Con messaggio n. 363 del 22 ottobre 2003 (allegato 2) sono state fornite le prime istruzioni riguardanti l’articolo 47 del citato decreto legge n. 269.

Nel confermare che per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del citato decreto, ivi comprese, quindi, quelle aventi decorrenza 1° ottobre 2003, si applica la disciplina di cui al comma 8 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, modificata dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, si illustrano, di seguito, le modifiche apportate in sede di conversione del decreto n. 269.

La legge n. 326, di conversione del decreto legge n. 269, ha introdotto, all’articolo 47, tra l’altro, il comma 6 bis e il comma 6 quinquies.

Il comma 6 bis, in deroga alla nuova disciplina, fa salve le previgenti disposizioni, in materia di benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all’amianto, per i lavoratori che si trovavano al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto, in situazioni individuate dal comma stesso.

Il comma 6 quinquies reca norme riguardanti la sanatoria di indebiti pensionistici derivanti dal riconoscimento del beneficio in sede giudiziaria.

In attesa che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, vengano stabilite le modalità di attuazione dell’articolo 47 come previsto dal comma 6 del medesimo articolo 47, si fa seguito al messaggio n. 363 al fine di fornire le indicazioni per la liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore di soggetti ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente nonché per l’abbandono dell’azione di recupero degli indebiti pensionistici.

 1- Soggetti ai quali continua ad applicarsi la previgente disciplina

Il comma 6 bis così dispone: “ Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.”

Pertanto l’esposizione ultradecennale all’amianto continua a dar luogo al riconoscimento del beneficio pensionistico consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione sia ai fini della determinazione del relativo importo nei confronti dei seguenti soggetti:

a) lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano perfezionato i requisiti contributivi ed anagrafici previsti per il diritto al trattamento pensionistico anche in base al beneficio di cui al comma 8 dell’ articolo 13 della citata legge n. 257. Ai fini del perfezionamento di tali requisiti non rileva né la data di presentazione della domanda di pensione né la decorrenza da attribuire al trattamento pensionistico. Pertanto, per quanto riguarda le pensioni di anzianità, la data corrispondente alla c.d. “finestra di accesso” può risultare anche successiva al 2 ottobre 2003;

b) lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 fruivano dei trattamenti di mobilità;

c) lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.

Nel far riserva di successive istruzioni per le pensioni da liquidare in favore dei lavoratori di cui alla lettera c) per i quali sono in corso approfondimenti, le competenti Strutture, in presenza di ogni altra condizione di legge, potranno procedere alla liquidazione delle pensioni in favore dei lavoratori di cui alle lettere a) e b) in base alla previgente disciplina.

Ai fini della liquidazione delle predette pensioni le certificazioni rilasciate dall’INAIL sono da considerarsi utili a prescindere dalla data di rilascio delle stesse.

2- Abbandono dell’azione di recupero di indebito pensionistico

Il comma 6 quinquies dispone che “In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell’ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

La disposizione in questione prevede quindi l’abbandono dell’azione di recupero degli indebiti pensionistici derivanti da pensioni liquidate o ricostituite con attribuzione dei benefici previsti per il lavoro svolto con esposizione all’amianto, in applicazione di sentenze provvisoriamente esecutive favorevoli agli interessati, riformate nei gradi successivi di giudizio a favore dell’Istituto.

La sanatoria in questione non si applica ai recuperi già effettuati al 26 novembre 2003, data di entrata in vigore della legge n. 326.

Pertanto, le competenti Sedi provvederanno alle attività connesse all’abbandono del debito residuo, dandone comunicazione ai medesimi soggetti interessati.

 3- Oneri

Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 6 bis sono posti a carico dello Stato secondo quanto previsto dal comma 6 quater dell’articolo 47 della legge 326.

 4- Procedure

La procedura IVS74 è stata aggiornata e consente la liquidazione delle pensioni in argomento indicando, sul pannello MNLAN30, nel campo “COD. ATT.” il valore 03 e nel campo “PROF.IND.” il valore 326.

Per la determinazione degli oneri, sul pannello MNLPREO dovrà essere indicato, nel campo "CODICE LEGGE PREPENSIONAMENTO", il codice 20.05 e nel campo "N. SETT. BENEFICIO AMIANTO" il numero delle settimane di beneficio riconosciute.

IL DIRETTORE GENERALE F.F. TOMASSINI

Roma, 22 dicembre 2003


 

torna all'homepage