UNIONE ITALIANA LAVORATORI METALMECCANICI

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DOCUMENTO
Uilm nazionale

LA DELEGA SULLE PENSIONI
Premessa

Il 28 luglio 2004 la Camera dei Deputati ha approvato la riforma delle pensioni. Più precisamente è stata approvata la c.d. legge delega, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 21 settembre 2004 ed in vigore dal 6 ottobre 2004. Entro l’ottobre del 2005 dovranno seguire i decreti di attuazione del governo. In ogni caso possiamo già illustrare le linee essenziali della delega, a cui i decreti legislativi, da prodursi nei prossimi mesi, dovranno attenersi. In questa sede esporremo sinteticamente i suoi contenuti, procedendo per punti in modo analitico. Per le valutazioni di ordine politico-sindacale richiamiamo, però, le contrarietà e le perplessità avanzate dalla UIL, unitariamente agli altri sindacati.

Pensioni di vecchiaia
Pensione di vecchiaia almeno in parte calcolata col metodo retributivo

Per le pensioni liquidate con il sistema retributivo non cambia nulla. Ricordiamo che le pensioni calcolate con il metodo (almeno parzialmente) retributivo sono quelle dei lavoratori che hanno versato contributi prima del 1995. Per costoro restano inalterate le vecchie regole: si richiederanno sempre 60 anni per le donne e 65 per gli uomini con un minimo di 20 anni di contributi.

Pensione di vecchiaia calcolata esclusivamente con il metodo contributivo

Dal 2008, per i lavoratori assunti dopo il 31/12/1995 e che hanno diritto alla pensione  di vecchiaia, liquidata con il sistema esclusivamente contributivo, saranno richiesti almeno 60 anni per le donne e almeno 65 per gli uomini, con un minimo di 5 anni di contributi.

Pensione di anzianità

Dal 2008 i lavoratori dipendenti potranno andare in pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 60 anni di età. Inoltre è prevista la possibilità di andare in pensione con 40 anni di contributi a prescindere dall'età.

Dal 2010 i requisiti diventeranno 35 di contributi e 61 anni di età, oppure 40 anni di contributi.

Dal 2014, oltre ai 35 anni di contributi, serviranno 62 anni di età, oppure 40 anni di contributi.

Le donne avranno la possibilità di andare in pensione, anche dopo il 2008, con i requisiti previsti dalla normativa attualmente in vigore (35 anni di contributi e 57 di età), ma la pensione sarà interamente calcolata con il sistema contributivo.

Infine a partire dal 2008 le finestre di uscita saranno ridotte da quattro a due (1° gennaio e 1° luglio).

Incentivo per il posticipo del pensionamento

Fino al 2007 i dipendenti del settore privato, in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità previsti dalla normativa attualmente in vigore, potranno rinviare il pensionamento usufruendo di un bonus esentasse pari al 32,7% della retribuzione lorda. Il beneficio decade, si noti, il 31 dicembre 2007. Se si eserciterà tale opzione, l'importo della pensione sarà quello calcolato al momento della domanda di incentivo, ma questa verrà messa in pagamento, maggiorata dei soli aumenti legati all’inflazione, allorché il lavoratore cessi definitivamente l'attività. Se, invece, si continuerà a lavorare anche dopo il 1° gennaio 2008, data di scadenza del suddetto beneficio, il datore di lavoro riprenderà a versare i contributi con le consuete modalità: questi contributi potranno naturalmente essere utilizzati per la liquidazione di un supplemento della pensione di anzianità.

Si noti che questa parte della riforma entrerà immediatamente in vigore (vale a dire a partire dal giorno 6 ottobre 2004), benché le modalità di attuazione, in base alle quali inoltrare la richiesta, saranno definite con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze.

In definitiva, fino al 2007, il lavoratore in possesso dei requisiti di anzianità potrà: continuare normalmente a lavorare senza ricorrere all’incentivo, ottenendo così una pensione maggiore; andare in pensione di anzianità; esercitare l’opzione di aumento retributivo (in questo caso la futura pensione ne ricaverà un detrimento, poiché non sarà “incrementata” durante il periodo di lavoro aggiuntivo).

Previdenza complementare

I lavoratori dovranno decidere se destinare il proprio TFR alla previdenza complementare o se piuttosto lasciarlo all’azienda. La scelta dovrà essere compiuta entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto delegato di attuazione, che il governo è tenuto ad emanare entro l’ottobre 2005, ovvero entro sei mesi dall’assunzione del lavoratore, se successiva.

La decisione deve, però, essere esplicita: la mancata indicazione del lavoratore fa infatti scattare il "silenzio-assenso", vale a dire che, in caso di silenzio, il TFR sarà automaticamente destinato alle forme pensionistiche complementari. La norma si giustifica con l’esigenza di rafforzare la previdenza complementare. Il sistema esclusivamente contributivo, che varrà in particolare per i neo assunti secondo quanto stabilito nel 1995 con la riforma Dini, potrà difatti garantire pensioni assai modeste, pari a circa metà dell’ultimo stipendio.

Ciò significa che non è utile, né possibile comunicare la propria decisione prima dell’entrata in vigore dell’apposito decreto legislativo.

Altre norme

La legge delega affida al governo alcuni compiti, quali:

  • “liberalizzare l'età pensionabile”, vale a dire consentire al lavoratore, che lo desideri, di continuare a lavorare, previo accordo con il datore di lavoro, anche oltre l’età pensionabile;

  • ampliare progressivamente la possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente e autonomo, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età;

  • prevedere l'introduzione di disposizioni agevolative a favore delle categorie che svolgono attività usuranti.

Infine alcuni lavoratori potranno andare in pensione secondo la vecchia normativa: si tratta dei lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, ma dopo il 31 dicembre 2007; nonché dei lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore. La legge dice che tale beneficio potrà essere accordato ad un massimo di 10.000 lavoratori. Si ricordi che nulla cambia anche per coloro che, posti in mobilità, maturano i requisiti pensionistici prima del 1° gennaio 2008.

Roma, 27 settembre 2004

 

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