UNIONE ITALIANA LAVORATORI METALMECCANICI

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COMUNICATO STAMPA
Uilm nazionale

EROGAZIONE UNA TANTUM

In data 21 febbraio 2006, con l'occasione dello scioglimento della "riserva" derivante dalla consultazione dei lavoratori metalmeccanici, Federmeccanica, Assistal, Fim, Fiom e Uilm hanno sottoscritto un testo che, nell'ambito di ciò che è stato firmato in data 19 gennaio, esplicitava quanto allora sinteticamente concordato con la frase "a titolo di arretrati retributivi per l'anno 2005 secondo le modalità già in atto".
Il testo, analogo a quello sottoscritto in tema di Una Tantum nei precedenti contratti, prevede in particolare che l'erogazione di 320€ (il 50% a febbraio, il 50% a luglio 2006), venga corrisposta alle lavoratrici e ai lavoratori in forza alla data del 19 gennaio, in ragione dei mesi di rapporto di lavoro svolti nel 2005, specificando che a tal fine la frazione di mese superiore ai 15 giorni vada considerata mese intero.
Per quanto riguarda invece l'Unionmeccanica Confapi, già l'accordo di rinnovo prevede che l'una tantum vada erogata a coloro che siano in forza al 24 gennaio 2006, mentre per le Cooperative metalmeccaniche il riferimento è al 31 gennaio 2006.
L'Una Tantum quindi spetta a tutti coloro che hanno lavorato nel 2005 a condizione di essere in forza al 19 gennaio (o il 24 gennaio per l'Unionmeccanica o ancora il 31 gennaio per le Cooperative).
Di conseguenza l'Una Tantum spetta anche ai lavoratori con contratto a termine che nelle date sopra citate avessero ancora un rapporto di lavoro con l'impresa, nonchè, in virtù del principio di "parità retributiva" previsto dalla legislazione vigente, ai lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato, sempre a condizione di essere in forza alle date in questione.
Da questo punto di vista, una successione di contratti intervallati da periodi anche brevi di disoccupazione che però vedano il lavoratore in forza alle date sopra ricordate (19 o 24 o 31 gennaio 2006) danno diritto a "ratei" di Una Tantum calcolati con il solito meccanismo che considera mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni, ma anche nulla la frazione di mese inferiore ai 16 giorni.
Infine in caso di cessazione del rapporto di lavoro la quota prevista in pagamento a luglio, dovrà essere liquidata insieme alle altre competenze di fine rapporto.
Con l'occasione ricordiamo che l'Una Tantum va erogata in percentuale agli apprendisti in forza.
Grazie però alla nuova normativa dell'apprendistato che entrerà in vigore dal 1° marzo 2006 e che si applicherà a tutti i contratti di apprendistato stipulati a partire da tale data, tale meccanismo è destinato a esaurirsi, in quanto per gli apprendisti assunti dal 1° marzo non è più prevista la "percentualizzazione" della retribuizione, ma soltanto il "sottoinquadramento" pari a due livelli (rispetto a quello di sbocco) per il 1° terzo della durata dell'apprendistato, pari a un livello inferiore per il 2° terzo dell'apprendistato e pari al livello di sbocco per l'ultimo terzo dell'apprendistato.

 

 

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