COMUNICATO
STAMPA
Uilm
nazionale
EROGAZIONE UNA TANTUM
In data 21 febbraio 2006, con l'occasione dello
scioglimento della "riserva" derivante dalla consultazione dei
lavoratori metalmeccanici, Federmeccanica, Assistal, Fim, Fiom e Uilm
hanno sottoscritto un testo che, nell'ambito di ciò che è stato firmato
in data 19 gennaio, esplicitava quanto allora sinteticamente concordato
con la frase "a titolo di arretrati retributivi per l'anno 2005
secondo le modalità già in atto".
Il testo, analogo a quello sottoscritto in tema di Una Tantum nei
precedenti contratti, prevede in particolare che l'erogazione di 320€
(il 50% a febbraio, il 50% a luglio 2006), venga corrisposta alle
lavoratrici e ai lavoratori in forza alla data del 19 gennaio, in ragione
dei mesi di rapporto di lavoro svolti nel 2005, specificando che a tal
fine la frazione di mese superiore ai 15 giorni vada considerata mese
intero.
Per quanto riguarda invece l'Unionmeccanica Confapi, già l'accordo di
rinnovo prevede che l'una tantum vada erogata a coloro che siano in forza
al 24 gennaio 2006, mentre per le Cooperative metalmeccaniche il
riferimento è al 31 gennaio 2006.
L'Una Tantum quindi spetta a tutti coloro che hanno lavorato nel 2005 a
condizione di essere in forza al 19 gennaio (o il 24 gennaio per l'Unionmeccanica
o ancora il 31 gennaio per le Cooperative).
Di conseguenza l'Una Tantum spetta anche ai lavoratori con contratto a
termine che nelle date sopra citate avessero ancora un rapporto di lavoro
con l'impresa, nonchè, in virtù del principio di "parità
retributiva" previsto dalla legislazione vigente, ai lavoratori con
contratto di somministrazione a tempo determinato, sempre a condizione di
essere in forza alle date in questione.
Da questo punto di vista, una successione di contratti intervallati da
periodi anche brevi di disoccupazione che però vedano il lavoratore in
forza alle date sopra ricordate (19 o 24 o 31 gennaio 2006) danno diritto
a "ratei" di Una Tantum calcolati con il solito meccanismo che
considera mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni, ma anche
nulla la frazione di mese inferiore ai 16 giorni.
Infine in caso di cessazione del rapporto di lavoro la quota prevista in
pagamento a luglio, dovrà essere liquidata insieme alle altre competenze
di fine rapporto.
Con l'occasione ricordiamo che l'Una Tantum va erogata in percentuale agli
apprendisti in forza.
Grazie però alla nuova normativa dell'apprendistato che entrerà in
vigore dal 1° marzo 2006 e che si applicherà a tutti i contratti di
apprendistato stipulati a partire da tale data, tale meccanismo è
destinato a esaurirsi, in quanto per gli apprendisti assunti dal 1° marzo
non è più prevista la "percentualizzazione" della
retribuizione, ma soltanto il "sottoinquadramento" pari a due
livelli (rispetto a quello di sbocco) per il 1° terzo della durata
dell'apprendistato, pari a un livello inferiore per il 2° terzo
dell'apprendistato e pari al livello di sbocco per l'ultimo terzo
dell'apprendistato.
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