COMUNICATO
SINDACALE
Fim-Fiom-Uilm nazionali
SEAM: VARIAZIONE D'ORARIO
Le continue variazioni d'orario che la Direzione Seam chiede ai
lavoratori, al di là delle necessità, non sono contrattualmente
legittime in quanto attuate senza il rispetto delle procedure stabilite
nel Contratto nazionale di lavoro. E' previsto a tutela del lavoratore,
l'obbligo dell'esame congiunto tra Direzione e Rsu sui cambi orario (art.
5 - Disciplina generale - sezione III - Contratto nazionale
metalmeccanici).
Ciò significa che in assenza del rispetto di tale esame congiunto
(non basta la comunicazione), i lavoratori non sono tenuti ad effettuare
orari diversi da quello giornaliero standard in cui operano.
Se il lavoratore acconsente al cambio d'orario è una propria
disponibilità personale.
Per queste ragioni, sul piano formale, non sono assolutamente
sufficienti le comunicazioni scritte o verbali delle variazioni d'orario
al singolo lavoratore, come Seam fa per eludere il confronto.
Le stesse sono prive di efficacia contrattuale in assenza dell'esame
citato.
Pertanto i lavoratori sono legittimati a non prestare l'opera in orari
diversi del loro orario standard di lavoro, in tutti i casi nei quali lo
stesso non sia stato oggetto di esame congiunto tra Rsu e Direzione, come
da normativa sopra richiamata.
FIM, FIOM, UILM NAZIONALE
Roma, 17 luglio 2006
|
|