COMUNICATO
SINDACALE
Uilm
nazionale
Il TFR, la previdenza complementare e la scelta
che ogni lavoratore dovrà compiere:
INDICAZIONI PER FARLO IN MODO CONSAPEVOLE
Il disegno di legge "Finanziaria per il
2007" in discussione in Parlamento e che deve essere approvata entro
fine 2006, prevede, tra l'altro, delle importanti novità in materia di
TFR e di previdenza complementare.
La questione merita una particolare attenzione:
1. perché spesso si tratta - e la Uilm ne è consapevole - dell'unico,
prezioso "capitale" a disposizione di molti lavoratori
dipendenti;
2. perché per la comprensione delle novità non è sufficiente l'esame di
quanto previsto in Finanziaria e dal Memorandum d'intenti firmato da
Governo, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil il 23 ottobre 2006, ma occorre
esaminare anche gli effetti dell'entrata in vigore, anticipata di un anno
al 1° gennaio 2007, del Decreto legislativo 252/2005, detto anche
"Decreto Maroni";
3. perché la scelta che dovrete compiere avrà effetti quando, tra 2, 10
o anche 40 anni arriverete alla pensione e allora sarà troppo tardi per
pentirsi delle scelte fatte.
Per questi motivi, non rispetteremo le normali regole della comunicazione
sindacale che vorrebbero comunicati sintetici, con slogan e frasi ad
effetto e vi chiederemo tempo, attenzione e soprattutto di riflettere
sulle nostre indicazioni e anche sottoporle a verifica.
Dal 1° gennaio ed entro il 30 giugno 2007, tutti i lavoratori
metalmeccanici dovranno decidere, in modo esplicito o implicito (il
silenzio-assenso appunto) dove destinare il proprio TFR che maturerà dal
1° gennaio 2007 in poi, perché quanto accantonato prima di quella data
resta in azienda o, per coloro che si sono iscritti, nel Fondo pensione.
Ci pare utile, prima di proseguire, soffermarci sul TFR e come funziona.
Il trattamento di fine rapporto, Tfr, è la somma che spetta al lavoratore
dipendente al termine del lavoro in azienda. Chiamata anche
"liquidazione" è una prestazione al cui pagamento è tenuto il
datore di lavoro nel momento in cui cessa il rapporto stesso.
Il trattamento di fine rapporto si calcola sommando per ciascun anno di
lavoro una quota pari all'importo della retribuzione annua divisa per
13,5. Gli importi accantonati sono indicizzati, al 31 dicembre di ogni
anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa
e dal 75% dell'aumento dell'indice Istat dei prezzi al consumo.
E' possibile richiedere al proprio datore di lavoro un anticipo del
proprio Tfr, una sola volta nel rapporto di lavoro, dopo almeno 8 anni di
anzianità di servizio·per spese sanitarie di carattere straordinario,
per l'acquisto della prima casa (anche per i figli). Segnaliamo però che
anche nei Fondi pensione l'anticipazione è possibile.
La richiesta deve essere documentata e, se i requisiti sono sufficienti,
si ha diritto fino al 70% del Tfr maturato alla data della richiesta. Il
datore di lavoro, se l'azienda non è in crisi, ha l'obbligo di accogliere
ogni richiesta di acconto fino al 10% del Tfr degli aventi diritto e del
4% del totale dei dipendenti.
Con l'approvazione della Finanziaria 2007, il prossimo
1° gennaio si realizzeranno contemporaneamente due cambiamenti normativi
assai rilevanti per il TFR
che però è bene analizzare in modo distinto:
1) Il TFR dalle aziende allo Stato
Nelle imprese con almeno 50 dipendenti il TFR che maturerà, che, con
esplicita richiesta, non sarà destinato a un Fondo pensione, dovrà
essere versato mensilmente al Conto della Tesoreria statale gestito dall'Inps.
Nelle imprese con meno di 50 dipendenti, il TFR, sempre con richiesta
esplicita resterà a disposizione dell'azienda, mentre con esplicita
adesione o con "silenzio-assenso" il TFR andrà al Fondo
pensione.
In caso di anticipazioni o di riscossione del TFR per cessazione del
rapporto, sarà sempre l'azienda che liquiderà il dipendente, operando
dei conguagli sul versamento mensile.
In questo modo il TFR che è un debito che le aziende accumulano con il
lavoratore ma che sono obbligate a pagare in caso di cessazione del
rapporto o di anticipazione, si trasforma in un uscita mensile di denaro
che affluisce alla Tesoreria dello Stato. Lo Stato quindi diviene debitore
del lavoratore, anche se il pagamento avverrà tramite l'azienda.
Va sottolineato che il Conto della Tesoreria non è un Fondo pensione, non
investe tale denaro ma si limita a corrispondere la normale rivalutazione
stabilita dalla legge per il TFR (1,5% fisso più il 75% del tasso
d'inflazione).
2) Entra in vigore con un anno di anticipo il
"Decreto Maroni" sul riordino della previdenza complementare.
Il Decreto legislativo 252/2005 approvato nella scorsa legislatura
riordina tutta la normativa che regola le forme pensionistiche
complementari. Non è questa la sede
per un'analisi di dettaglio delle tante e rilevanti novità che il decreto
comporta, ma esamineremo soltanto il meccanismo di scelta del lavoratore.
Nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2007 (o nei sei
mesi seguenti all'assunzione se questa avviene in seguito) il lavoratore
potrà decidere di:
1. mantenere il proprio TFR in azienda, in tal caso, per quanto sopra
descritto, se è dipendente di un'impresa con almeno 50 occupati, il TFR
che maturerà da gennaio 2007, verrà mensilmente versato al Conto gestito
dall'Inps;
2. aderire esplicitamente, se non lo si è fatto in precedenza, a un Fondo
pensione destinandovi il TFR, la contribuzione a suo carico e beneficiando
della contribuzione a carico dell'azienda pari all'1,2 del minimo
contrattuale (da 12 a 18 euro al mese in base al livello);
3. non esprimere alcuna volontà (silenzio-assenso), in tal caso dal 1°
luglio 2007, il solo TFR maturando affluirà al Fondo Pensioni
contrattualmente previsto e cioè a Cometa per le imprese che applicano il
Ccnl Federmeccanica/Assistal e a Fondapi per le imprese che applicano il
Ccnl Unionmeccanica Confapi.
Per chi ha già aderito a un Fondo pensione:
1. coloro che non hanno lavorato e versato contributi sociali
prima del 28 aprile 1993, non devono fare nulla perché il TFR è già
integralmente destinato al Fondo pensioni;
2. coloro che invece hanno lavorato e versato contributi sociali prima del
28 aprile 1993 potranno decidere di:
- apportare al Fondo pensione anche la rimanente quota del TFR (il
60%) che fino al 31 dicembre 2006 resta in azienda;
- mantenere quella quota di TFR in azienda; in tal caso, per quanto sopra
descritto, se è dipendente di un'impresa con almeno 50 occupati, il TFR
che maturerà da gennaio 2007, verrà mensilmente versato al Conto gestito
dall'Inps;
- non esplicitare alcuna volontà e pertanto, in virtù del
silenzio-assenso, anche la quota di TFR, che fino a fine 2006 resta in
azienda, confluirà al Fondo pensione di riferimento.
Uilm Nazionale
Roma, 6 novembre 2006
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