Documentazione: Lo Statuto
Uilm
Approvato dal 13° Congresso Nazionale
Santa Maria degli Angeli (Assisi) 5 - 7 giugno 2006
e uniformato allo Statuto Uil
I N D I C E
PARTE PRIMA
COSTITUZIONE E FINALITÀ
Art. 1 Denominazione, sede
Art. 2 Scopi e compiti
Art. 3 Adesione alla Uilm
Art. 4 Democrazia Interna
Art. 5 Elezioni di 1° e 2° grado
Art. 6 Comitato Elettorale
Art. 7 Ricorsi
Art. 8 Candidati
Art. 9 Preavviso Congressi
Art. 10 Partecipazione al Congresso Nazionale
Art. 11 Rispetto delle norme statutarie
Art. 12 Responsabilità
PARTE SECONDA
LA STRUTTURA DELLA UILM
Art. 13 L'assemblea di base della Uilm
Art. 14 Il Gruppo Aziendale Uilm (G.A.U.)
Art. 15 Il Sindacato Provinciale
Art. 16 Il Sindacato Regionale
Art. 17 Coordinamenti Regionali
Art. 18 L'Unione Nazionale
PARTE TERZA
ORGANI E ORGANISMI DELLA UILM
Art. 19 Organi e Organismi Nazionali della Uilm
TITOLO I - IL CONGRESSO NAZIONALE
Art. 20 Compiti
Art. 21 Convocazione
Art. 22 Non cumulabilità delle deleghe
Art. 23 Composizione
Art. 24 Definizione e compiti
TITOLO II - L'ASSEMBLEA NAZIONALE
Definizione e compiti
Art. 25 Composizione
Art. 26 Convocazione
TITOLO III - IL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE
Art. 27 Definizione e compiti
Art. 28 Convocazione
Art. 29 Composizione
TITOLO IV - LA DIREZIONE NAZIONALE
Art. 30 Definizione e compiti
Art. 31 Composizione
Art. 32 Convocazione
TITOLO V - LA COMMISSIONE ORGANIZZATIVA NAZIONALE
Art. 33 Definizione e compiti
Art. 34 Composizione e convocazione
TITOLO VI - ALTRI ORGANI E ORGANISMI NAZIONALI
La Segreteria Nazionale - composizione e compiti
Art. 35 Definizioni e compiti - Composizione e convocazione
Art. 36 Il Segretario Generale
Art. 37 Il Collegio Nazionale dei Probiviri
Art. 38 Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
Art. 39 L'Apparato Nazionale
TITOLO VII - IL SINDACATO REGIONALE
Art. 40 Organi del Sindacato Regionale
Art. 41 Il Congresso Regionale - compiti
Art. 42 Il Congresso Regionale - convocazione
Art. 43 Il Congresso Regionale - composizione
Art. 44 Il Comitato Direttivo Regionale - compiti
Art. 45 Il Comitato Esecutivo
Art. 46 La Segreteria Regionale
Art. 47 Il Collegio Regionale dei Probiviri
Art. 48 Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti
TITOLO VIII - IL SINDACATO PROVINCIALE
Art. 49 Organi del Sindacato Provinciale
Art. 50 Il Congresso Provinciale - compiti
Art. 51 Il Congresso Provinciale - convocazione
Art. 52 Il Congresso Provinciale - composizione
Art. 53 Il Comitato Direttivo Provinciale - composizione e compiti
Art. 54 Il Comitato Esecutivo Provinciale
Art. 55 La Segreteria Provinciale
Art. 56 Il Collegio dei Probiviri
Art. 57 Il Collegio dei Revisori dei Conti
PARTE QUARTA
RAPPORTI INTERNI E NORME GENERALI
Art. 58 Termini di convocazione
Art. 59 Sospensione e decadenza dagli incarichi
Art. 60 Rapporti amministrativi
Art. 61 Responsabilità dei Segretari Provinciali
Art. 62 Dichiarazione di Responsabilità
Art. 63 Quote sindacali contribuzione ordinaria
Art. 64 Contribuzione straordinaria
Art. 65 Gestione straordinaria
Art. 66 Provvedimenti disciplinari e norme
Art. 67 Provvedimenti disciplinari - procedure
Art. 68 Provvedimenti disciplinari - ricorsi
Art. 69 Incompatibilità interne e funzionali
Art. 70 Incompatibilità esterne
Art. 71 Regolamenti per la seconda affiliazione
Art. 72 Modifiche statutarie
Art. 73 Applicabilità delle norme
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PARTE PRIMA
COSTITUZIONE E FINALTÀ
ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE
La Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici (UILM): è l'Organizzazione
sindacale, democratica dei metalmeccanici, aperta alla partecipazione di
tutti i lavoratori e lavoratrici della categoria, di ogni convinzione
politica, religiosa e appartenenza etnica, associati per la difesa dei
diritti e dei comuni interessi morali, materiali e di libertà.
La UILM aderisce, tramite il proprio Sindacato Provinciale, in sede locale
alla Camera Sindacale Provinciale; in sede regionale alla Unione
Regionale; in sede nazionale alla UIL; ne accetta lo Statuto conservando
per intero la propria autonomia organizzativa ed amministrativa.
La UILM aderisce in sede internazionale alla FISM (Federazione
Internazionale Sindacati Metalmeccanici) e alla FEM (Federazione Europea
Metalmeccanici).
La sede nazionale è in Roma presso Corso Trieste n. 36.
La Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici assume negli atti ufficiali
la sigla UILM.
ART. 2 SCOPI E COMPITI
La UILM si prefigge di promuovere, nell'ambito della salvaguardia e del
rafforzamento dei valori di libertà e di democrazia sanciti dalla
Costituzione Repubblicana, la più ampia partecipazione dei lavoratori e
delle lavoratrici alle scelte aziendali del Paese favorendone l'assunzione
di maggiore responsabilità diretta nei luoghi di lavoro e nella società.
Per il raggiungimento delle suddette finalità, la UILM intende:
a) assicurare la presenza del sindacato in ogni luogo di lavoro;
b) promuovere ogni iniziativa sul piano sociale e sindacale e dell'impegno
politico atta al raggiungimento della piena occupazione;
c) garantire il diritto alla salute ed alla integrità individuale e
collettiva dei lavoratori e lavoratrici attraverso la promozione di una
capacità di intervento sull'ambiente e dell'Organizzazione del Lavoro
affinché la difesa della persona si affermi su qualsiasi altro interesse;
d) portare avanti una politica salariale e contrattuale coerente alle
finalità espresse;
e) attivare forme di partecipazione diretta nella organizzazione del
lavoro e nella conduzione della azienda sul piano gestionale;
f) accrescere il livello culturale e professionale dei lavoratori e delle
lavoratrici che favorisca la crescita di pari opportunità in tutti i
luoghi di lavoro;
g) tutelare e assistere in tutte le sedi i lavoratori nelle vertenze
sindacali e nell'affermazione dei loro diritti e delle libertà sociali e
civili;
h) perseguire l'unità sindacale dei lavoratori quale condizione
necessaria per il raggiungimento di tali obiettivi. In questo ambito la
scelta unitaria della UILM si esprime concretamente attraverso la pratica
politica ed operativa con la FIM e la FIOM;
g) attuare un rapporto organizzativo con le associazioni del volontariato
sociale e civile e delle attività "no profit" promovendo
iniziative anche dirette. A questo fine la UILM può svolgere tutte le
attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese
quelle effettuate verso pagamenti di corrispettivi specifici da persone
iscritte, associate o partecipanti. Tali attività non si considerano
prevalentemente commerciali ed usufruiscono del regime fiscale previsto
dalle leggi. Per questo la UILM si conforma alle seguenti clausole:
" divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili di avanzi di
gestione nonché fondi, riserve di capitali durante la vita
dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge;
" obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell'Ente in
caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con
finalità analoghe od a fini di pubblica utilità salvo che la
destinazione non sia imposta dalla legge;
" intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della
stessa.
ART. 3 ADESIONE ALLA UILM
Possono essere iscritti alla UILM tutti i lavoratori e le lavoratrici che
prestano la loro opera in aziende destinate alla produzione e alla
lavorazione di metalli ed affini ed alla installazione di impianti, o
comunque appartenenti contrattualmente alla categoria metalmeccanica.
L'iscrizione avviene tramite le strutture del Sindacato Provinciale di
categoria, oppure con la sottoscrizione della delega prevista nei CCNL; il
prelievo della tessera UILM ha valore di accettazione delle norme del
presente Statuto e quindi di adesione alla UILM.
ART. 4 DEMOCRAZIA INTERNA
I rapporti interni alla UILM si fondano sui principi della democrazia
sindacale e della partecipazione.
In particolare a ogni iscritto/iscritta sono garantite a tutti i livelli
le più ampie libertà di espressione sulle questioni poste in discussione
nel rispetto delle convinzioni politiche e religiose di ognuno, di
elaborazione, di manifestazione del dissenso e di circolazione delle idee
nonché di partecipazione alla determinazione degli indirizzi e delle
scelte politiche dell'Organizzazione.
Tutte le cariche rappresentative sono elettive; le elezioni dovranno
svolgersi in base alle norme contenute nel presente Statuto ed alle norme
elettorali emanate dagli organismi competenti e che dovranno prevedere la
possibilità di presentazione di più liste, qualora richiesto da almeno
il 20% dei voti congressuali.
Tutte le decisioni sono adottate a maggioranza semplice nell'ambito degli
organismi competenti, ove non sia diversamente specificato, ed impegnano
tutta l'Organizzazione. Le decisioni assunte dagli organi competenti sono
valide se adottate in riunioni regolarmente convocate e costituite. Di
fronte al manifestarsi di eventuali posizioni di minoranza, ad esse va
garantita la libertà di esprimersi nelle sedi e con gli strumenti propri
dell'Organizzazione.
Gli eventuali casi di inosservanza sono giudicati in base alle norme
fissate nel presente Statuto.
Non è ammessa per garantire l'indipendenza la costituzione di correnti
organizzate da partiti politici o da altri organismi esterni alla
organizzazione non è permessa la presentazione di mozioni precongressuali
o di liste di corrente.
Le organizzazioni aderenti alla UILM non possono comunque operare presso
le sedi di qualsiasi Partito o movimento politico.
Tutti gli iscritti possono concorrere alla composizione degli organi ed
alla formazione delle cariche a tutti i livelli in equilibrata
rappresentanza di genere.
ART. 5 ELEZIONI DI I° e 2° GRADO
Le elezioni si distinguono in: elezioni di primo grado ed elezioni di
secondo grado.
Nelle elezioni di primo grado, a livello di fabbrica, hanno diritto di
voto tutti i lavoratori e lavoratrici in possesso della tessera della UILM
ed in regola con la tessera e con il pagamento dei contributi. Il voto è
diretto e segreto e non può essere espresso per interposta persona.
Nelle elezioni di secondo grado il voto è attribuito al delegato e/o alla
delegata il quale dispone di tanti voti per quanti sono gli iscritti da
loro rappresentati.
La elezione in sede congressuale, ai vari livelli, del Comitato Direttivo
avviene con voto palese su lista unica concordata.
Si attivano le procedure per il voto segreto se un numero di delegati,
rappresentati almeno il 20% dei voti congressuali, lo richiede con un atto
formale sottoscritto e presentato in Congresso.
In questo caso dovranno essere predisposte due o più liste contenenti
ciascuna un numero massimo di candidati pari a quello da eleggere e il
Comitato Direttivo sarà eletto attribuendo alle liste un numero di posti
proporzionali ai voti riportati da ciascuna lista.
Acquisito il numero dei posti da attribuire ad ogni lista vengono
proclamati eletti i candidati che, su ogni singola lista, hanno riportato
il maggior numero di voti. In caso di parità viene proclamato eletto il
candidato con la maggiore anzianità di iscrizione.
L'elezione in sede congressuale, ai vari livelli, degli altri organi
dirigenti delle strutture e dei delegati/delegate per le istanze
superiori, avviene a voto palese su lista unica concordata.
ART. 6 COMITATO ELETTORALE
Per ogni elezione dovrà essere nominato un Comitato Elettorale, con il
compito di:
a) garantire e controllare il corretto svolgimento delle elezioni;
b) verificare le eventuali incompatibilità;
c) rendere noti i risultati delle elezioni.
ART. 7 RICORSI
Contro eventuali irregolarità ed infrazioni che venissero commesse in
sede di elezione, ogni elettore ed ogni elettrice potrà presentare
ricorso scritto, entro il termine di 5 giorni dallo scrutinio, al Comitato
Direttivo della Organizzazione Provinciale o Regionale interessata.
In seconda istanza l'elettore o l'elettrice potrà ricorrere al Comitato
Direttivo Nazionale il quale decide in via inappellabile ed a maggioranza
di voti.
ART. 8 CANDIDATI
Ogni iscritto/iscritta alla Organizzazione può essere candidato/a alle
elezioni delle cariche sindacali, purché in regola con il pagamento della
quota associativa.
La presentazione dei candidati o candidate non potrà essere accompagnata
da mozioni di corrente.
ART. 9 PREAVVISO CONGRESSI
Delle convocazioni di ogni Congresso di Sindacato Provinciale e di
Sindacato Regionale deve essere data comunicazione alla Segreteria della
UILM Nazionale e alle istanze immediatamente superiori almeno un mese
prima.
ART. 10 PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO NAZIONALE
Ciascuna struttura che partecipa al Congresso Nazionale della UILM deve
compilare il verbale delle elezioni dei propri delegati e delegate al
Congresso stesso e rimetterlo in copia alla UILM non oltre 15 giorni dopo
la data del proprio Congresso.
ART. 11 RISPETTO DELLE NORME STATUTARIE
Gli iscritti alla UILM, in particolare coloro che ricoprono cariche
direttive a qualsiasi livello, sono tenuti a rispettare le norme del
presente Statuto, nonché ad applicare le decisioni prese dai competenti
organi federali.
ART. 12 RESPONSABILITÀ
La UILM risponde di fronte ai terzi ed in giudizio unicamente delle
obbligazioni assunte dal Segretario Generale su mandato della Segreteria
Nazionale.
PARTE SECONDA
LA STRUTTURA DELLA UILM
ART. 13 L'ASSEMBLEA DI BASE DELLA UILM
L'Assemblea di Base della UILM è lo strumento di dibattito, di
elaborazione e di verifica delle politiche sindacali in fabbrica, nonché
l'istanza fondamentale congressuale della UILM.
Essa è composta da tutti gli iscritti e le iscritte alla UILM.
Sono suoi compiti specifici:
- eleggere i delegati e le delegate al Congresso Provinciale;
- decidere, d'intesa con il sindacato Provinciale, la candidatura degli
iscritti UILM per l'elezione delle R.S.U. e degli R.L.S.;
- identificare le istanze dei lavoratori e delle lavoratrici in sede
aziendale, nonché orientare le scelte e le attività sindacali degli
organismi di fabbrica;
- costituire il G.A.U. (GRUPPO AZIENDALE UILM).
L'Assemblea di Base può essere convocata dal G.A.U. o dal sindacato
Provinciale, previa comunicazione al G.A.U.
Le Assemblee di Base della UILM sono di norma aperte a tutti i lavoratori
e lavoratrici. Ad esse possono intervenire con diritto di parola i
lavoratori e le lavoratrici senza scelta confederale e i non iscritti al
sindacato.
ART. 14 IL GRUPPO AZIENDALE UILM (G.A.U.)
Il G.A.U. è l'organismo di direzione politica ed organizzativo della UILM
di fabbrica. Esso è riconosciuto dalla UILM Provinciale.
Il G.A.U. si compone:
- dai candidati e candidate UILM presentati per l'elezione delle R.S.U. e
R.L.S.;
- dai componenti del Comitato Direttivo Provinciale e Regionale e
dell'Assemblea Nazionale, presenti in fabbrica;
- dai componenti la commissione elettorale nelle elezioni della R.S.U.
indicati dalla UILM.
Sono suoi compiti specifici:
- attivare il consenso ed il tesseramento dei lavoratori e delle
lavoratrici verso la UILM;
- convocare l'Assemblea di Base degli iscritti e delle iscritte;
- rappresentare e confrontare negli organismi aziendali gli orientamenti e
le scelte sindacali dell'Assemblea degli iscritti e delle iscritte.
Il G.A.U. elegge, su proposta della Segreteria Provinciale e/o Regionale,
un responsabile o una responsabile.
Il responsabile del G.A.U. può, in accordo con il Segretario Provinciale
o Regionale, disporre e coordinare il monte ore spettante alla UILM
all'interno dell'azienda.
ART. 15 IL SINDACATO PROVINCIALE
Il Sindacato Provinciale di Categoria raggruppa tutti gli iscritti e le
iscritte alla UILM nell'ambito del proprio territorio.
Sono suoi compiti specifici:
a) promuovere l'adesione dei lavoratori e delle lavoratrici alla UILM;
b) dirigere la politica sindacale e contrattuale della categoria
nell'ambito del proprio territorio;
c) definire la dislocazione delle Zone o Leghe e coordinarne il
funzionamento.
ART. 16 IL SINDACATO REGIONALE
I Sindacati Provinciali costituiscono il Sindacato Regionale.
Compiti del Sindacato Regionale sono:
a) dirigere la politica sindacale della categoria nell'ambito del
Territorio Regionale, quando essa attiene a problemi di settori, comparti
e politiche contrattuali. Realizzare iniziative della categoria per lo
sviluppo della programmazione regionale;
b) coordinare ed orientare le politiche organizzative dei Sindacati
Provinciali, con particolare riferimento al tesseramento, alla formazione,
alla stampa, alla ricerca, alla costituzione di Centri studi;
c) realizzare il massimo raccordo politico tra le analisi e le proposte
del coordinamento delle donne sulla condizione femminile nel lavoro e
nella società; alla diffusione nel territorio della cultura delle pari
opportunità tra donne e uomini affinché diventi patrimonio comune
dell'organizzazione;
d) il Segretario Responsabile nel sindacato Regionale deve coincidere con
il Segretario Responsabile della Provincia capoluogo di Regione.
ART. 17 COORDINAMENTI REGIONALI
Il Coordinamento Regionale è costituito dalle Strutture Provinciali della
stessa Regione e deve operare in stretto rapporto con la Segreteria
Nazionale.
" Composizione
I Coordinamenti Regionali sono costituiti da tutti i segretari provinciali
della regione di riferimento. Il Coordinatore Regionale, qualora non ne
faccia parte, partecipa di diritto ai lavori della Direzione Nazionale.
" Coordinatore
Il Coordinatore Regionale sarà individuato dalla Segreteria Nazionale
sentiti i territori interessati.
" Compiti
I compiti del Coordinamento Regionale sono di carattere politico e
organizzativo e sono mirati al conseguimento di una maggiore efficienza
dell'azione sindacale a livello regionale.
A questo scopo, dunque, il Coordinatore Regionale:
a) tiene i rapporti con le Istituzioni Regionali;
b) tiene i rapporti sia con l'Unione Regionale UIL, sia con le altre
categorie;
c) coordina le politiche organizzative dei Sindacati Provinciali, con
particolare riferimento al tesseramento e alla formazione;
d) tiene i rapporti con la FIM e la FIOM per decidere le iniziative
unitarie ai livelli Regionale e Provinciale;
e) coordina la politica sindacale e contrattuale della categoria a livello
Regionale con particolare riferimento alla contrattazione di secondo
livello dell'artigianato;
f) rappresenta la categoria nel comitato regionale per l'artigianato;
g) promuove le iniziative inerenti ai progetti su formazione, salute,
sicurezza ecc..
ART. 18 L'UNIONE NAZIONALE
Tutti i Sindacati Provinciali e Regionali costituiscono l'Unione Italiana
Lavoratori Metalmeccanici (UILM).
PARTE TERZA
ORGANI E ORGANISMI DELLA UILM
ART. 19 ORGANI E ORGANISMI NAZIONALI DELLA UILM
Nella composizione degli organismi si deve tenere conto della effettiva
presenza delle donne, al fine di favorire le pari opportunità.
Gli organismi della UILM sono:
- il Congresso;
- l'Assemblea Nazionale;
- il Comitato Direttivo Nazionale;
- la Direzione Nazionale;
- la Segreteria Nazionale;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
-
TITOLO I - IL CONGRESSO NAZIONALE
ART. 20 COMPITI
Il Congresso Nazionale è il massimo organo della UILM a cui spettano i
poteri deliberativi.
Sono suoi compiti particolari:
a) esaminare il rendiconto organizzativo e finanziario
dell'Organizzazione;
b) deliberare sull'indirizzo politico che deve seguire l'Organizzazione;
c) eleggere l'Assemblea Nazionale;
d) eleggere il Comitato Direttivo Nazionale;
e) eleggere il Collegio Nazionale dei Probiviri e il Collegio Nazionale
dei Revisori dei Conti;
f) deliberare sulle modifiche al presente statuto;
g) eleggere i delegati al Congresso Nazionale della UIL.
ART. 21 CONVOCAZIONE
Il Congresso deve essere tenuto ordinariamente ogni 4 anni ed in via
straordinaria ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta da almeno
2/3 dei componenti il Comitato Direttivo Nazionale o almeno 1/3 degli
iscritti alla UILM, ovvero per decadenza del Comitato Direttivo Nazionale
secondo quanto stabilito dal presente Statuto.
La data, la località e l'ordine del giorno del Congresso vengono fissati
dal Comitato Direttivo Nazionale almeno 90 giorni prima. Il Comitato
Direttivo Nazionale fissa altresì, di volta in volta, le modalità
relative alla partecipazione ed al numero dei delegati in proporzione al
numero degli organizzati in regola con il pagamento delle quote
associative e dei contributi.
Il Congresso è valido in prima convocazione quando vi siano
rappresentati, tramite i delegati, i 2/3 degli iscritti, ed in seconda
convocazione quando sia rappresentato 1/3 degli iscritti.
ART. 22 NON CUMULABILITÀ DELLE DELEGHE
Non è ammesso il cumulo delle deleghe.
In caso di impossibilità del delegato effettivo a partecipare al
Congresso, subentra il delegato supplente nell'ordine di elezione.
Ogni altro trasferimento di delega potrà avvenire, solo in sede
congressuale, verso altro delegato appartenente alla stessa Struttura di
elezione.
Non è consentito, in questo caso, il cumulo di più di 2 deleghe.
ART. 23 COMPOSIZIONE
Al Congresso Nazionale partecipano:
a) con diritto di voto i delegati eletti dai Congressi Provinciali e
Regionali;
b) con il diritto di parola i membri del Comitato Direttivo Nazionale, del
Collegio Nazionale dei Probiviri, del Collegio Nazionale dei Revisori dei
Conti, ove non siano stati eletti delegati.
Le modalità di votazione vengono definite di volta in volta dal Comitato
Direttivo Nazionale uscente attraverso un regolamento congressuale.
-
TITOLO II - L'ASSEMBLEA NAZIONALE
ART. 24 DEFINIZIONE E COMPITI
L'Assemblea Nazionale è l'organo di dibattito e di confronto a cui è
affidata la verifica della linea politica generale della Organizzazione.
L'Assemblea Nazionale:
a) fissa gli orientamenti generali sui temi della politica sindacale e
delle politiche per il perseguimento delle pari opportunità;
b) definisce i criteri inerenti ai rapporti interni alla organizzazione,
verso la Confederazione e verso le altre organizzazioni sindacali.
ART. 25 COMPOSIZIONE
L'Assemblea Nazionale è composta da 395 componenti che vengono nominati
con voto palese dal Congresso.
Esso è formato:
- dai componenti il Comitato Direttivo Nazionale;
- dai rappresentati delle strutture provinciali che non fanno parte del
Comitato Direttivo Nazionale;
- da una quota di delegati di fabbrica fino a concorrenza del numero
complessivo.
Partecipano di diritto all'Assemblea Nazionale i componenti del
Coordinamento Nazionale Quadri.
ART. 26 CONVOCAZIONE
L'Assemblea Nazionale è convocata almeno una volta l'anno dal Comitato
Direttivo Nazionale che ne fissa l'Ordine del Giorno.
In via straordinaria può essere convocata su iniziativa motivata della
Direzione Nazionale.
-
TITOLO III - IL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE
ART. 27 DEFINIZIONE E COMPITI
Il Comitato Direttivo Nazionale è l'organo di direzione della UILM che
tra un Congresso e l'altro, è responsabile della pratica attuazione dei
deliberati del Congresso.
Sono suoi compiti specifici:
a) convocare il Congresso Nazionale fissandone le modalità di
svolgimento;
b) eleggere al suo interno il Segretario Generale, la Segreteria Nazionale
e la Direzione Nazionale;
c) eleggere al suo interno il Presidente;
d) eleggere i componenti la commissione organizzativa;
e) amministrare il patrimonio sociale, attraverso i rendiconti finanziari
annuali;
f) deliberare in materia di contribuzione ordinaria e straordinaria;
g) decidere le sanzioni disciplinari nei confronti dei suoi componenti.
ART. 28 CONVOCAZIONE
Il Comitato Direttivo Nazionale si riunisce ordinariamente 2 volte l'anno.
E' convocato dal Presidente in stretto rapporto con la Segreteria
Nazionale che ne fissa la data, la località e l'ordine del giorno almeno
15 giorni prima. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 5
giorni.
Esso può essere convocato in via straordinaria:
- ogni qualvolta la Segreteria Nazionale o la Direzione Nazionale lo
ritengano necessario;
- quando lo richieda 1/3 dei suoi componenti;
- quando lo richieda 1/3 delle strutture Provinciali.
Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei
componenti.
Le deliberazioni sono valide a maggioranza dei voti.
Per le delibere, relative ad elezioni ed alla approvazione dei rendiconti,
è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.
ART. 29 COMPOSIZIONE
Il Comitato Direttivo Nazionale è composto da 103 componenti.
Oltre i componenti effettivi, fanno parte di diritto del Comitato
Direttivo Nazionale, senza diritto di voto, i componenti del Collegio
Nazionale dei Probiviri e del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
Il Comitato Direttivo Nazionale può deliberare sostituzioni di suoi
componenti decaduti a qualsiasi titolo; in questo caso le sostituzioni
avvengono con i candidati provenienti dalle stesse strutture. Potranno
essere effettuate cooptazioni, a maggioranza assoluta dei componenti del
Comitato Direttivo Nazionale.
La somma delle sostituzioni e delle cooptazioni non potrà superare il
50%, in tal caso l'organismo decade e si dovrà procedere alla
convocazione straordinaria del Congresso.
-
TITOLO IV - LA DIREZIONE NAZIONALE
ART. 30 DEFINIZIONE E COMPITI
La Direzione Nazionale è l'organismo di verifica della attuazione delle
decisioni del Comitato Direttivo Nazionale e ad esso risponde del suo
operato.
Sono suoi compiti specifici:
a) orientare le scelte relative ai rapporti interni e con la UIL;
b) assicurare il coordinamento della contrattazione e delle decisioni
relative ai
settori produttivi;
c) amministrare il patrimonio sociale;
d) promuovere l'azione disciplinare verso i componenti del Comitato
Direttivo
Nazionale e decidere sulle gestioni straordinarie delle strutture nei casi
previsti dal presente Statuto.
ART. 31 COMPOSIZIONE
La Direzione Nazionale è composta da 23 componenti.
Essa è formata:
- dalla Segreteria Nazionale;
- da componenti proposti dalla Segreteria Nazionale.
Partecipano di diritto ai lavori della Direzione Nazionale:
- il Presidente del Comitato Direttivo Nazionale;
- il Presidente dell'Assemblea Nazionale;
- l'Apparato Nazionale.
ART. 32 CONVOCAZIONE
La Direzione Nazionale è convocata dalla Segreteria Nazionale che ne
indica la data, la località, l'ordine del giorno.
-
TITOLO V - LA COMMISSIONE ORGANIZZATIVA NAZIONALE
ART. 33 DEFINIZIONE E COMPITI
La Commissione Organizzativa è l'organismo di verifica e di controllo del
rispetto dei principi di responsabilità patrimoniale delle strutture di
Categoria ai vari livelli.
Sono suoi compiti specifici:
a) le procedure di controllo dell'attività amministrativa delle strutture
Provinciali e Regionali ai fini di cui sopra;
b) in particolare, effettuare tutti i controlli di carattere
amministrativo, necessari a garantire l'osservanza degli obblighi di cui
ai successivi artt. 60 e 61, anche con poteri ispettivi nei casi di
irregolarità emergenti dall'esame dei rendiconti.
Nei casi gravi di violazione, la Commissione potrà agire con carattere
d'urgenza ricorrendo al commissariamento ad acta.
Le decisioni saranno comunque sottoposte a ratifica della Direzione
Nazionale.
ART. 34 COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE
La Commissione Organizzativa è eletta tra i componenti del Comitato
Direttivo Nazionale cui risponde del suo operato.
La Commissione è composta da 10 componenti ed è presieduta dal
Segretario Nazionale responsabile dell'Organizzazione.
La Commissione Organizzativa è convocata dalla Segreteria Nazionale o su
richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.
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TITOLO VI - ALTRI ORGANI E ORGANISMI NAZIONALI
ART. 35 LA SEGRETERIA NAZIONALE - COMPOSIZIONE E COMPITI
La Segreteria Nazionale provvede alla esecuzione delle decisioni del
Comitato Direttivo Nazionale; assicura la direzione operativa delle
attività dell'Unione Nazionale; delibera sulle questioni che hanno
carattere di urgenza e coordina l'iniziativa con i Sindacati Provinciali e
Regionali, con le Federazioni Nazionali di altre categorie, con la
Confederazione UIL e con i Sindacati Internazionali. La Segreteria convoca
il CDN, la Direzione Nazionale, la Commissione Organizzativa.
La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Generale e da un numero
di componenti stabilito dal Comitato Direttivo Nazionale.
La Segreteria Nazionale funziona collegialmente e le decisioni possono
essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del
Segretario Generale.
La Segreteria Nazionale risponde del suo operato al Comitato Direttivo
Nazionale.
Art. 36 IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale coordina i lavori della Segreteria e rappresenta la
UILM di fronte a terzi e in giudizio.
ART. 37 IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri si compone di 7 componenti eletti dal Congresso
Nazionale.
Non sono eleggibili gli iscritti che abbiano cariche direttive ed
esecutive negli organismi Nazionali di categoria. I componenti effettivi
del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del
Comitato Direttivo Nazionale.
Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.
Il Collegio è competente ad esaminare:
- in prima istanza i ricorsi presentati, entro il termine di 15 giorni,
avverso provvedimenti presi dal Comitato Direttivo Nazionale e dalla
Direzione Nazionale;
- in seconda istanza i ricorsi presentati, entro il termine di 15 giorni,
avverso i giudizi emessi dai Collegi dei Probiviri delle strutture
Provinciali e/o Regionali.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri è tenuto ad esprimere, pena la
decadenza del provvedimento impugnato, il suo giudizio nel termine
perentorio di 30 giorni dalla ricezione del ricorso.
ART. 38 IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 4 componenti eletti dal
Congresso.
Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.
I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano
senza diritto di voto ai lavori del Comitato Direttivo Nazionale.
I componenti del Collegio non possono rivestire cariche direttive ed
esecutive negli Organismi Nazionali.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare 2 volte
l'anno, di norma ogni 6 mesi, ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, i
documenti amministrativi e la regolarità di tutte le spese, proponendo
alla Segreteria i miglioramenti contabili che ritenga opportuni e
segnalando le eventuali deficienze.
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti può disporre, su delibera
della Direzione Nazionale, controlli sulla regolarità della
amministrazione dei Sindacati Provinciali e Regionali.
Il Collegio presenta altresì al Congresso una relazione sul rendiconto
amministrativo e finanziario della UILM nel periodo tra un Congresso e
l'altro.
ART. 39 L'APPARATO NAZIONALE
I componenti dell'Apparato Nazionale, in funzione dell'incarico ricoperto
e per il tempo di durata dello stesso, partecipano ai lavori dei Comitato
Direttivo Nazionale e della Direzione Nazionale, sempre che non siano già
eletti.
-
TITOLO VII - IL SINDACATO REGIONALE
ART. 40 ORGANI DEL SINDACATO REGIONALE
Sono Organi del sindacato Regionale:
- il Congresso;
- il Comitato Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- la Segreteria;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 41 IL CONGRESSO REGIONALE - COMPITI
Il Congresso:
a) esamina e discute le attività del Sindacato Regionale sulla base della
relazione del Comitato Direttivo uscente;
b) stabilisce gli indirizzi politici ai quali si dovrà ispirare l'azione
futura del Sindacato nell'ambito della Categoria e della Confederazione;
c) esamina il rendiconto organizzativo e finanziario;
d) elegge il Comitato Direttivo Regionale;
e) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) elegge il Collegio dei Probiviri;
g) elegge i delegati al Congresso Nazionale UILM;
h) elegge i delegati al Congresso della Unione Regionale UIL.
ART. 42 IL CONGRESSO REGIONALE - CONVOCAZIONE
Il Congresso Regionale ha luogo normalmente in preparazione del Congresso
Nazionale della UILM e del Congresso della Unione Regionale. Esso può
inoltre essere convocato su richiesta di almeno 2/3 dei componenti il
Comitato Direttivo Regionale.
ART. 43 IL CONGRESSO REGIONALE - COMPOSIZIONE
Al Congresso Regionale partecipano:
- con diritto di voto tutti i delegati eletti nei Congressi Provinciali;
- con diritto di parola i componenti degli organismi regionali uscenti,
ove non siano stati eletti ed i componenti del Comitato Direttivo espressi
nell'ambito regionale.
ART. 44 IL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE - COMPITI
Il Comitato Direttivo Regionale è l'organo di direzione politica tra un
Congresso e l'altro.
Sono suoi compiti specifici:
a) convocare il Congresso Regionale fissandone le modalità di
svolgimento;
b) eleggere al suo interno l'Esecutivo, la Segreteria Regionale ed il
Segretario Responsabile;
c) approvare annualmente i rendiconti;
d) decidere le sanzioni disciplinari nei confronti dei suoi componenti. Il
Comitato Direttivo Regionale si riunisce almeno due volte l'anno. Esso
può essere convocato in via straordinaria quando richiesto da 1/3 dei
suoi componenti o 1/3 delle strutture territoriali.
Per le delibere, relative ad elezioni ed all'approvazione dei rendiconti,
è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.
ART. 45 IL COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo ha il compito di attuare le decisioni del Comitato
Direttivo. E' formato da un numero di componenti stabiliti dal Comitato
Direttivo.
Partecipano ai lavori del Comitato Esecutivo, con voto consultivo, i
componenti dell'apparato Regionale, ove non siano eletti.
ART. 46 LA SEGRETERIA REGIONALE
Il numero dei componenti della Segreteria Regionale è deciso dal Comitato
Direttivo, non può essere comunque inferiore a 3 compreso il Segretario
Responsabile. Compito della Segreteria è dirigere l'attività del
Sindacato Regionale, coordinandola con quella dei Sindacati Provinciali di
categoria e dei Sindacali Regionali delle altre categorie e della Unione
Regionale.
ART. 47 IL COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI
Il Collegio Regionale dei Probiviri è composto da 3 componenti effettivi
e da 3 supplenti ed è eletto dal Congresso.
Elegge al suo interno il Presidente.
Il Collegio Regionale dei Probiviri è l'organo competente ad esaminare in
prima istanza, il ricorso, presentato entro 15 giorni, avverso
provvedimenti disciplinari presi dal Comitato Direttivo Regionale.
Il Collegio Regionale dei Probiviri è tenuto ad esprimere, pena la
decadenza del provvedimento impugnato, il suo giudizio nel termine
perentorio di 30 giorni dalla ricezione del ricorso.
I Probiviri non possono ricoprire cariche direttive nel Sindacato
Regionale.
ART. 48 IL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto da 3 componenti
effettivi e da 3 supplenti ed è eletto dal Congresso.
Elegge al suo interno il Presidente.
Il Collegio provvede almeno ogni anno, ed ogni qualvolta lo ritenga
opportuno, al controllo dei libri contabili e ne riferisce al Comitato
Direttivo con apposito verbale, che deve essere inviato alla Segreteria
Nazionale.
Il Collegio presenta altresì al Congresso una relazione sulla propria
attività tra un Congresso e l'altro.
I componenti il Collegio non possono ricoprire cariche direttive nel
Sindacato Regionale.
-
TITOLO VIII - IL SINDACATO PROVINCIALE
ART. 49 ORGANI DEL SINDACATO PROVINCIALE
Sono organi del Sindacato Provinciale:
- il Congresso;
- il Comitato Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- la Segreteria;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 50 IL CONGRESSO PROVINCIALE - COMPITI
Il Congresso Provinciale:
a) esamina e discute l'attività del sindacato sulla base della relazione
del Comitato Direttivo uscente;
b) stabilisce gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione futura del
Sindacato, nell'ambito delle scelte di politica sindacale della Categoria
e della Confederazione;
c) esamina il rendiconto organizzativo e finanziario;
d) elegge il Comitato Direttivo Provinciale;
e) elegge il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
f) elegge il Collegio Provinciale dei Probiviri;
g) elegge i delegati al Congresso Regionale ed al Congresso Nazionale;
h) elegge i delegati al Congresso della Camera Sindacale Provinciale e al
Congresso dell'Unione Regionale.
ART. 51 IL CONGRESSO PROVINCIALE - CONVOCAZIONE
Il Congresso del Sindacato Provinciale ha luogo normalmente in
preparazione del Congresso Nazionale della UILM e della Camera Sindacale
Provinciale. Esso può inoltre essere convocato in via straordinaria su
decisione dei 2/3 dei componenti il Comitato Direttivo, o di 1/3 degli
iscritti e, comunque, nell'ipotesi di decadenza del Comitato Direttivo.
ART. 52 IL CONGRESSO PROVINCIALE - COMPOSIZIONE
Al Congresso partecipano:
- con diritto di voto tutti i delegati regolarmente eletti nelle assemblee
di fabbrica o di zona sulla base del numero degli iscritti in regola con
il pagamento delle quote sindacali;
- con diritto di parola i componenti degli organismi uscenti, ove non
siano eletti delegati, ed i componenti del Direttivo Regionale,
dell'assemblea Nazionale eletti nell'ambito territoriale.
ART. 53 IL COMITATO DIRETTIVO PROVINCIALE - COMPOSIZIONE E COMPITI
Il Comitato Direttivo del Sindacato Provinciale è l'organo di direzione
politica tra un Congresso e l'altro.
Sono suoi compiti specifici:
a) convocare il Congresso Provinciale fissandone le modalità di
svolgimento;
b) eleggere al suo interno il Comitato Esecutivo, la Segreteria
Provinciale ed il Segretario responsabile al quale dovrà essere
consegnata copia del presente statuto, che il medesimo dovrà dichiarare
di conoscere bene, in particolare con riferimento a quanto disposto dalle
norme che disciplinano i limiti del mandato (artt. 60 e 61);
c) approvare annualmente i rendiconti;
d) decidere le sanzioni disciplinari nei confronti dei suoi componenti.
Esso si riunisce di norma una volta ogni 2 mesi, e comunque almeno 6 volte
l'anno.
Esso può essere convocato in via straordinaria quando richiesto da 1/3
dei suoi componenti.
Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide con l'intervento di almeno
la metà più uno dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono valide a
maggioranza dei presenti.
Partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo, senza diritto di voto, i
componenti eletti del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.
ART. 54 IL COMITATO ESECUTIVO PROVINCIALE
Di norma a livello territoriale è costituito il Comitato Esecutivo che ha
il compito di attuare le decisioni del Comitato Direttivo. Esso è formato
da un numero di componenti stabilito dal Comitato Direttivo.
Partecipano ai lavori del Comitato Esecutivo, i componenti dell'apparato
Provinciale ove non siano eletti.
ART. 55 LA SEGRETERIA PROVINCIALE
Il numero dei componenti la Segreteria Provinciale è deciso dal Comitato
Direttivo, non può essere comunque inferiore a 3 compreso il Segretario
Responsabile.
ART. 56 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri del Sindacato Provinciale è composto da 3
componenti effettivi e da 3 supplenti ed è eletto dal Congresso.
Elegge al suo interno il Presidente.
Il Collegio dei Probiviri è l'Organo competente a giudicare in prima
istanza, il ricorso, presentato entro 15 giorni avverso provvedimenti
disciplinari presi dal Comitato Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere, pena la decadenza del
provvedimento impugnato, il suo giudizio nel termine perentorio di 30
giorni dalla ricezione del ricorso.
I Probiviri non possono ricoprire cariche direttive nel Sindacato
Provinciale.
ART. 57 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti del Sindacato Provinciale è composto
da 3 componenti effettivi e da 3 supplenti ed è eletto dal Congresso.
Elegge al suo interno il Presidente.
Il Collegio provvede almeno ogni anno, ed ogni qualvolta lo ritenga
opportuno, a controllare la regolarità dei documenti contabili e ne
riferisce al Comitato Direttivo con apposito verbale, che dovrà essere
inviato alla Segreteria Nazionale.
Il Collegio presenta altresì al Congresso una relazione sull'attività
svolta tra un Congresso e l'altro.
I componenti del Collegio non possono ricoprire cariche direttive nel
Sindacato Provinciale.
PARTE QUARTA
RAPPORTI INTERNI E NORME GENERALI
ART. 58 TERMINI DI CONVOCAZIONE
Salvo casi di particolare urgenza tutti gli Organismi devono essere
convocati, nei tempi previsti con comunicazione dell'Ordine del Giorno,
almeno tre giorni prima.
ART. 59 SOSPENSIONE E DECADENZA DAGLI INCARICHI
Si intendono sospesi dalle cariche ricoperte negli organismi ai vari
livelli quei componenti nei confronti dei quali siano stati proposti
provvedimenti disciplinari previsti dal presente Statuto.
La sospensione decadrà automaticamente qualora il giudizio del Collegio
dei Probiviri sia favorevole al componente stesso, ovvero la sospensione
sarà automaticamente trasformata in decadenza qualora il giudizio
espresso sia negativo. I tempi della sospensione devono essere in coerenza
con quelli previsti dagli artt. 65, 66 e 67 del presente Statuto.
Si intendono inoltre automaticamente decaduti quei componenti che per tre
volte consecutive senza avere addotto giustificazioni, non partecipino
alle riunioni o che non rinnovino la tessera di iscrizione al Sindacato.
ART. 60 RAPPORTI AMMINISTRATIVI
I sindacati Provinciali ed i Sindacati Regionali sono organismi
giuridicamente ed amministrativamente autonomi che rispondono delle
obbligazioni assunte nella persona del proprio Segretario Responsabile.
Le strutture suddette o le persone che le rappresentano sono responsabili
per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non
potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto
dell'adesione o della dipendenza dalla UILM, chiedere di essere sollevate
dalla stessa.
E' fatto obbligo ai Sindacati Provinciali e Regionali di approvare il
rendiconto consuntivo e preventivo entro il 31 marzo di ogni anno e di
inviarne copia alla Commissione Nazionale di Organizzazione, sottoscritta
dal Segretario responsabile e dal Segretario amministrativo per attestarne
la veridicità, entro il 15 aprile di ogni anno.
Il rendiconto consuntivo dovrà essere composto da un conto economico e da
uno stato patrimoniale, dai quali dovranno risultare con chiarezza e
precisione la situazione patrimoniale dell'organizzazione, nonché tutte
le entrate e le uscite.
Alla copia del rendiconto, da inviarsi alla Commissione Nazionale di
Organizzazione dovrà essere allegato un elenco dei dipendenti e dei
collaboratori a qualunque titolo della struttura Provinciale e/o Regionale
e una copia della documentazione attestante l'adempimento, da parte delle
strutture Provinciali e/o Regionali, ad ogni obbligo di natura fiscale e
specificatamente a quelli di sostituto d'imposta, nonché agli obblighi
previdenziali.
La Direzione Nazionale può predisporre controlli di natura amministrativa
sui Sindacati Provinciali e Regionali per verificare l'esattezza dei
rendiconti e delle comunicazioni amministrative presentate.
Tali attività, come quella di disporre eventuali interventi di natura
finanziaria a favore dei Sindacati Provinciali e Regionali, costituiscono
normale forma di assistenza propria della UILM senza assunzione di
corresponsabilità.
La Segreteria Nazionale è tenuta a presentare ogni anno al Comitato
Direttivo il rendiconto della Unione Nazionale specificato per capitoli e
dettagliato in ogni voce per le entrate ed uscite.
Per tutti gli atti amministrativi deve essere prevista la firma nella
persona del Segretario Generale e/o di altro Segretario incaricato per
l'amministrazione, sulla base delle decisioni del Direttivo competente.
Tutte le operazioni di traenza sui conti correnti bancari o postali
comunque aperti dalle strutture della UILM di qualsiasi livello devono
essere effettuate esclusivamente con doppia firma congiunta.
ART. 61 RESPONSABILITÀ DEI SEGRETARI PROVINCIALI
E' fatto divieto ai Sindacati Provinciali e/o Regionali e per essi ai
rispettivi Segretari Responsabili di contrarre obbligazioni in misura
eccedente le risorse finanziarie di rispettiva competenza.
Il Segretario Provinciale e/o Regionale sarà responsabile anche nei
confronti di terzi - in uno, si intende con il patrimonio della rispettiva
organizzazione - degli obblighi derivanti da norme di legge o di natura
pattizia (prima fra tutti quelli fiscali e previdenziali), afferenti
l'attività svolta dalla struttura provinciale e/o regionale.
Il Segretario Provinciale e/o Regionale, in via di regresso nei confronti
dell'organizzazione sindacale per le obbligazioni assunte in violazione
alle disposizioni che precedono, sarà comunque tenuto a rimborsarla per
tutte le sopravvenienze passive che all'organizzazione sindacale dovessero
derivare per effetto di atti ed omissioni a lui imputabili (quali, sempre
a mero titolo esemplificativo, il mancato assolvimento ad oneri fiscali e
previdenziali).
ART. 62 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Il Segretario Responsabile, all'atto della sua elezione dovrà
sottoscrivere un verbale in cui dichiara di conoscere lo Statuto, ed in
particolare gli articoli 60 e 61, e tale verbale dovrà essere inviato
alla Segreteria Nazionale entro 15 giorni dalla sua elezione.
ART. 63 QUOTE SINDACALI CONTRIBUZIONE ORDINARIA
Tutti gli iscritti alla UILM hanno l'obbligo del pagamento delle quote
sindacali, con il conseguente diritto di avere la tessera UIL.
La contribuzione dovrà essere versata alle strutture della UILM di
competenza, le quali hanno l'obbligo del pagamento delle quote deliberate
di anno in anno dal Comitato Centrale della UIL e dal Comitato Direttivo
Nazionale della UILM, tramite la UILM Nazionale.
ART. 64 CONTRIBUZIONE STRAORDINARIA
La UILM su delibera, con maggioranza qualificata dei 2/3 del proprio
Comitato Direttivo può fissare contributi straordinari a carico dei
Sindacati Provinciali e Regionali.
ART. 65 GESTIONE STRAORDINARIA
L'intervento per la gestione straordinaria ai vari livelli deve essere
deciso a maggioranza dei 2/3 dei componenti della Direzione Nazionale o
del Comitato Direttivo della Struttura competente, quando si verifichino i
seguenti casi:
a) inesistenza o provata inefficienza di un Organo Dirigente;
b) incapacità ad esprimere la Segreteria;
c) non funzionamento degli organi dirigenti;
d) esistenza di un'azione esterna incompatibile con gli indirizzi
approvati dagli Organi Statutari, capace di provocare disorientamenti e
disgregazione, danneggiando il prestigio della Organizzazione;
e) Congresso convocato e svolto senza il rispetto delle norme statutarie;
f) irregolarità amministrative recanti grave danno alla Organizzazione;
g) gestione da parte della Segreteria del Sindacato Provinciale e
Regionale in modo contrario ai principi di democrazia sindacale contenuti
nello Statuto;
h) mancato rispetto degli indirizzi adottati dagli organi Statutari in
caso di vertenze a carattere Nazionale.
In caso di gestione straordinaria l'Unione Nazionale interviene sui
Sindacati Provinciali sentito il parere del Sindacato Regionale, della
Camera Sindacale e della Unione Regionale UIL.
La gestione straordinaria si esplica mediante la nomina di un Comitato di
Reggenza o di un Commissario.
La gestione straordinaria è immediatamente operativa.
Ricorso avverso può essere presentato al Comitato Direttivo che deve
decidere entro 1 mese dal suo ricevimento.
La gestione straordinaria ha la durata massima di 6 mesi, in casi
eccezionali di 1 anno.
ART. 66 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E NORME
A carico del lavoratore iscritto alla UILM resosi responsabile di atti in
contrasto con la lettera e lo spirito del presente statuto possono essere
assunti i seguenti provvedimenti:
a) richiamo scritto;
b) sospensione da 1 a 6 mesi dall'iscrizione;
c) destituzione dalla carica sindacale;
d) espulsione dalla Organizzazione con ritiro della tessera.
In caso di particolare gravità e urgenza gli organi competenti possono
sospendere cautelativamente l'iscritto in attesa della definizione del
provvedimento.
Il provvedimento viene deciso dall'Organo Direttivo della struttura alla
quale l'iscritto appartiene. Il provvedimento di espulsione deve essere
preso da detto Organo a maggioranza assoluta dei componenti.
Nel caso in cui l'iscritto è componente di più di un organismo, la
decisione del provvedimento deve essere presa dall'organismo di maggiore
livello.
In tal caso la struttura di appartenenza trasmetterà alla struttura di
cui sopra tutta la documentazione avendo tale struttura ogni facoltà di
decisione che comunque dovrà essere assunta entro un mese dalla data di
acquisizione della documentazione, pena la decadenza del procedimento.
All'iscritto è data facoltà di ricorso entro 15 giorni dalla data di
adozione del provvedimento.
ART. 67 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - PROCEDURE
Gli organi abilitati a decidere nelle forme previste dall'articolo
precedente debbono essere convocati con l'indicazione esplicita
nell'Ordine del Giorno della forma di provvedimento disciplinare proposto
nonché della indicazione dell'iscritto e delle motivazioni cui si
riferisce tale provvedimento.
Copia della convocazione dell'organo con l'Ordine del Giorno deve essere
spedita con raccomandata all'iscritto oggetto di possibile sanzione.
Anche gli addebiti, specificati nei loro aspetti essenziali, devono essere
comunicati all'iscritto mediante lettera raccomandata.
Di norma la comunicazione degli addebiti deve avvenire almeno 15 giorni
prima della data di convocazione dell'organo abilitato a decidere le
sanzioni disciplinari. La data considerata valida è quella del timbro
postale della comunicazione degli addebiti.
L'interessato ha il diritto di fornire controdeduzioni scritte all'organo
chiamato a decidere.
ART. 68 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - RICORSI
La comunicazione del provvedimento disciplinare adottato deve essere
spedita all'iscritto a mezzo raccomandata entro il termine perentorio di
cinque giorni dalla data della decisione dell'organo.
Entro il termine massimo di sette giorni dalla data in cui è stata
ricevuta la comunicazione del provvedimento disciplinare, l'iscritto ha
facoltà di presentare ai Probiviri ricorso avverso al provvedimento. Su
sua richiesta è fatto obbligo al Collegio dei Probiviri convocarlo per le
eventuali controdeduzioni.
La prima istanza di ricorso è quella dei Probiviri della stessa struttura
che ha emesso il provvedimento; in caso di prosecuzione del ricorso, dopo
l'esito di prima istanza, si passa ai Probiviri della struttura
immediatamente superiore.
ART. 69 INCOMPATIBILITÀ INTERNE E FUNZIONALI
La carica di componente della Segreteria Nazionale UILM è incompatibile
con la carica di Segretario Confederale, di componente la Segreteria della
Camera Sindacale Provinciale e della Unione Regionale o di altra Unione di
categoria.
Del Comitato Direttivo della UILM non possono inoltre far parte i
Segretari Generali della Camera Sindacale Provinciale, della Unione
Regionale ed i Segretari Confederali.
Le cariche di Segretario Responsabile del Sindacato Provinciale e del
Sindacato Regionale di categoria sono incompatibili con le cariche di
Segretario Responsabile della Camera Sindacale Provinciale e della Unione
Regionale.
Non possono far parte della Segreteria del Sindacato Provinciale e del
Sindacato Regionale di categoria il Segretario Responsabile della Camera
Sindacale Provinciale e della Unione Regionale.
Non possono essere candidati alla carica di Segretario Generale,
Segretario Responsabile o di componente la Segreteria nelle strutture
sindacali della UILM coloro che al momento della candidatura abbiano
superato il sessantacinquesimo (65°) anno di età.
ART. 70 INCOMPATIBILITÀ ESTERNE
Le cariche esecutive di partito e della UILM, ai rispettivi livelli, sono
tra loro incompatibili.
La carica di componente degli Organi elettivi a tutti i livelli
dell'Organizzazione è incompatibile con i mandati elettivi di
Parlamentare europeo, Parlamentare nazionale, di Consigliere, componente
di Consiglio o Assemblea Regionale, Consiglio Provinciale, Consiglio
Comunale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 (quindicimila)
abitanti e di componente il Governo, la Giunta Regionale, Provinciale o
Comunale.
La candidatura a componente il Parlamento europeo, il Parlamento
nazionale, il Consiglio (o assemblea) o la Giunta Regionale, il Consiglio
o la Giunta Provinciale e - per i Comuni con popolazione superiore a
15.000 (quindicimila) abitanti - la candidatura a componente il Consiglio
Comunale, a Sindaco o la nomina a componente la Giunta Comunale, comporta
la sospensione dagli Organi statutari e la decadenza dagli incarichi
sindacali esecutivi di qualsiasi livello.
Per i comuni con popolazione fino a 15.000 (quindicimila) abitanti
l'elezione alla carica di Sindaco o la nomina a componente della Giunta
Comunale comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali
esecutivi di qualsiasi livello.
ART. 71 REGOLAMENTI PER LA SECONDA AFFILIAZIONE
Per regolare il funzionamento degli organi statutari o per rispondere a
specifiche situazioni (seconde affiliazioni) possono essere istituiti
regolamenti sulla base delle norme dello statuto UIL e dello Statuto della
Unione Confederale Quadri UIL.
I regolamenti approvati a maggioranza dei 2/3 dei componenti il Comitato
Direttivo hanno valore statutario.
ART. 72 MODIFICHE STATUTARIE
Il presente statuto non può essere modificato che dal Congresso
Nazionale.
Le modifiche devono essere approvate a maggioranza dei 2/3 degli aventi
diritto al voto.
Le proposte di modifica allo Statuto, approvate ai rispettivi Congressi
Provinciali e/o Regionali, devono essere inviate alla Segreteria Nazionale
almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso Nazionale.
ART. 73 APPLICABILITÀ DELLE NORME
Le norme contenute nel presente Statuto, che dovessero risultare in
contrasto con quelle contenute nello Statuto della UIL, potranno essere
omogeneizzate dal Comitato Direttivo Nazionale UILM, dopo apposita
verifica effettuata dalla Segreteria Nazionale UILM.
Le situazioni non previste dal presente Statuto sono regolate dallo
Statuto Confederale UIL per quanto applicabili.
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