Periodico nazionale di informazione della Uilm
ANNO IX - 6-7 giugno/luglio 2004
CONVEGNO A LA SPEZIA
La legge 30 nella Cantieristica: quali possibili opportunità?
Il Decreto Legislativo con il
quale il Governo ha attuato le deleghe previste dalla Legge 30/2003,
cambia profondamente la struttura di buona parte degli istituti sui
quali si è costituito il diritto al lavoro degli ultimi anni.
Molte leggi che hanno fatto la “storia” del mercato del lavoro nel
nostro paese vanno in soffitta: mi riferisco non solo a quelle esplicitamente abrogate come quella
(L. n° 1369/60) sul divieto
di appalto di manodopera, ma anche ad altre disposizioni
sull’apprendistato e sui contratti di formazione e lavoro, che escono
profondamente cambiate o cancellate.
Nuovi istituti si affacciano nel nostro variegato campo del lavoro,
nuovi soggetti sociali sono chiamati ad esprimersi, nuovi compiti sono
destinati ad essere svolti da Enti (come le Università) che prima erano
deputati ad altre funzioni.
Nell’articolato per almeno una quarantina di volte le parti sociali
sono chiamate a disciplinare la materia attraverso una serie di rinvii
alla contrattazione.
A ciò va aggiunta una forte attività di decretazione del Ministero del
Lavoro, alcune volte d’iniziativa ed altre in surroga delle parti sociali.
Ciò, indubbiamente, sotto l’aspetto della produzione normativa è
abbastanza faticoso ma la materia del lavoro, oltre ad essere un oggetto
di legislazione concorrente,
abbisogna, necessariamente, del coinvolgimento delle parti sociali che, da sempre, hanno disciplinato, con i
loro accordi, importanti materie.
Da queste argomentazioni vogliamo prendere lo spunto per il tema di
questo “Convegno” all’interno della legge 30 e del successivo
decreto legislativo, vi sono
delle novità per quello che fino ad oggi era chiamato “Lavoro
interinale” (oggi contratto di somministrazione) in quanto viene
regolato in specifici campi di applicazione uno tra questi la
“Cantieristica Navale”.
Come Sindacato riteniamo utile approfondire questo argomento, in quanto
pensiamo,
che se utilizzato a dovere e concordato con le OO.SS. possa dare alcune
risposte a situazioni che noi da sempre denunciamo.
Nella Cantieristica Navale i picchi di lavoro sono ciclici quindi vedono
molto spesso le Aziende passare da
fasi di sovracapacità produttiva a fasi di sottocapacità e quindi
costrette ad intervenire nel ciclo produttivo con l’immissione di
indotto che spesso per
dimensioni e professionalità non è in grado di rispondere in termini
concreti all’offerta se non a scapito di una sempre più esasperata
flessibilità dei lavoratori interessati per arrivare, come purtroppo
oggi sta accadendo, ad utilizzare forme strane e poco tradizionali di
Sub Appalto.
Come UILM pensiamo (e questo è uno degli scopi di questo Convegno) che
all’interno della Legge 30 possa
esserci una risposta, anche se non in termini definitivi, per tutti quei
lavoratori che ciclicamente gravitano intorno alla Cantieristica navale.
La proposta che intendiamo fare in
questo senso ci porta ad utilizzare uno strumento, che dovrà avere, obbligatoriamente, il pieno coinvolgimento di più
soggetti: (in quanto non ci rivolgiamo solo alle Aziende tradizionali
della Cantieristica che sono quelle maggiormente interessate perchè uno
strumento di flessibilità possa
funzionare), che potrebbe regolarizzare e gestire tutta una serie di
Appalti che proprio in determinati momenti diventano inevitabilmente una
giungla in cui, purtroppo, i lavoratori sono i primi ad essere
colpiti.
Per ovviare a questo si deve avere la possibilità, attraverso un
accordo quadro, anche a
livello territoriale, che le Aziende di Cantieristica Navale possano
definire la quantità di
lavoro soggetto ad appalto (cosa che oggi in parte avviene già alla
presentazione dell’offerta), che il coinvolgimento delle Associazioni
degli Industriali e le Associazioni delle Agenzie interinali, possano
fornire manodopera specializzata al fine di coordinare le Aziende che
tradizionalmente lavorano per l’indotto della Cantieristica a cui
oggi, la Legge 30 e il successivo Decreto legislativo, anche attraverso
percorsi formativi, danno già questa possibilità.
Oggi, il Contratto di somministrazione può essere uno strumento per
poter definire regole chiare e trasparenti in quanto offre già,
rispetto al passato, determinate garanzie quali la possibilità di poter
utilizzare Contratti a tempo indeterminato e offre ai lavoratori
interessati le tutele previste dalla Legge 300/70.
Come UILM riteniamo che, l’utilizzo di questo strumento, con regole
chiare e concordate, che tenga conto anche del consolidarsi dei volumi
produttivi all’interno dei singoli cantieri, sia in grado di garantire
le dovute tutele ai lavoratori interessati e nello stesso tempo possa
essere utilizzato come strumento di consolidamento occupazionale.
Mario Ghini
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